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Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

2. ISVEIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3 miliardi IRFIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 miliardi

Art. 2

1. Il ricavo dell'emissione di buoni del tesoro poliennali da conferire, a termine dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, al fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti.

2. Restano ferme, ai fini dell'ulteriore emissione di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE