Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:
2. ISVEIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3 miliardi IRFIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 miliardi
Art. 2
1. Il ricavo dell'emissione di buoni del tesoro poliennali da conferire, a termine dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, al fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti.
2. Restano ferme, ai fini dell'ulteriore emissione di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilita' del fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE