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Ordinamento della scuola materna statale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Caratteri e finalita' della scuola materna statale

1. La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge.

2. Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

3. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita.1

Art. 2 Orientamenti dell'attivita' educativa

1. Gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. E' garantita ad ogni insegnante piena liberta' didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.1

Art. 3 Programma annuale di sviluppo

1. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sara' tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

3. Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi piu' gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti piu' di dodici bambini.

4. Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.1

Art. 4 Sezioni ed orario

1. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

2. Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti.

3. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

4. L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

5. Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente.

6. Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.1

Art. 5 Assistenza

1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.1

Art. 6 Edilizia

1. IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.3

2. I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualita' senza interessi.

3. I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

4. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

5. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

6. I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

7. Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materia statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.1

Art. 7 Oneri dei comuni

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

2. Il personale di custodia e' femminile.1

Art. 8 Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.12

Art. 9 Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti

1. Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

2. Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. E' altresi' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

3. Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della, pubblica istruzione.12

Art. 10 Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti

1. Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.12

Art. 11 Ruoli

1. Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

2. Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi.12