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Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti in ragione di 20 miliardi per anno.

2. La somma stessa sara' destinata per lire 36 miliardi al completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali di cui al primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e per le restanti lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma del predetto articolo 13.

3. La ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire 104 miliardi restano rispettivamente cosi' fissate per ciascuno degli esercizi predetti:

4. Esercizio 1968 L. 8 miliardi L. 12 miliardi
" 1969 " 7 " " 13 "

5. " 1970 " 7 " " 13 "

6. " 1971 " 7 " " 13 "

7. " 1972 " 7 " " 13 "

8. " 1973 " 20 "

9. " 1974 " 20 "

10. -- --

11. L. 36 miliardi L. 104 miliardi

12. -- --

13. Sui predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per cento la quota oneri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione, dei progetti.

Art. 2

1. L'ulteriore programma di cui al precedente articolo sara' finanziato dallo Stato con un contributo straordinario di lire 70 miliardi, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per il restante importo dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a valere sul contributo ad essa erogato annualmente ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Art. 4

1. All'onere a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, nell'anno 1968, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

2. All'onere a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per lo stesso anno 1968, l'azienda stessa provvede per l'importo di lire 10 miliardi mediante riduzione rispettivamente di lire 8 miliardi e lire 2 miliardi degli stanziamenti di cui ai capitoli 505 e 506 dello stato di previsione della spesa dell'azienda medesima.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di quello dei lavori pubblici ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE