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Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilita' ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:

  1. a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilita', coordinando le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per le classi di strade previste dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

  2. b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e comunali, secondo le norme della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

  3. c) costruire, sia direttamente che in concessione, le nuove strade non statali, in base a leggi speciali;

  4. d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strada non statali di uso pubblico;

  5. e) sovraintendere all'attuazione delle leggi e del regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle precedenti lettere c) e d),

  6. f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 144, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' di tutte la altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulla autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime;

  7. g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;

  8. h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione.

Art. 2

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e sostituito dal seguente:
"All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade sia direttamente che in concessione, nonche' realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento del a rete delle strade, delle autostrade statali e della relativo segnaletica
c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;
e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;
f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade.
g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;
h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g)".

Art. 3

1. L'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Per gli esercizi successivi ai 1961-62 il contributo non sara' inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza".

Art. 4

1. Il contributo determinato a norma del precedente articolo 3, sara' stanziato:

  1. a) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura del 5 per cento per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65, del 10 per cento negli esercizi 1965-66 e 1966-67, del 15 per cento nell'esercizio 1967-68 e del 20 per cento negli esercizi successivi. Esso sara' destinato alla concessione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonche' di strade gia' classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della legge medesima;2

  2. b) nel bilancio dell'A.N.A.S. per la restante parte.

2. Esso, dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, sara' impiegato per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonche' delle strade statali, per la costruzione di nuove strade statali e per la esecuzione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale. In ogni caso, le somme da impiegare per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, non dovranno essere inferiori alle seguenti aliquote del contributo del Tesoro dello Stato, determinato ai sensi del precedente articolo 3:

3. Esercizio 1962-63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% Esercizio 1963-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Esercizio 1964-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% Esercizio 1965-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Esercizio 1966-67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Esercizio 1967-68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Nella determinazione dei contributi di cui al comma precedente, lettera a), si terra' conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate.
Ai lavori ammessi al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10, 20, 22 e 23, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 5

1. Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

2. Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6

1. I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 a norma dell'articolo 26 lettera b) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta agli stanziamenti gia' previsti con l'articolo 18, comma terzo, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente comma, e' autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) della strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la cui sistemazione non sia stato o non sia possibile concedere contributi sugli stanziamenti disposti con l'articolo 18 della legge medesima e con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente "interventi in favore dell'economia nazionale".

3. Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. In particolare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici predisporra' un piano indicativo di riparto dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo ad integrazione e completamento di quello predisposto in base all'articolo 21 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, con riferimento agli stanziamenti previsti per i quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.1

Art. 9

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TREMELLONI - TRABUCCHI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO