Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal seguente:
"L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' cosi' modificato:
"Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonche' dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalita' o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della soprintendenza stessa".
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE