Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente legge.
2. Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono assorbiti nelle dotazioni organiche previste nei suddetti quadri.
Art. 2
1. I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero, potranno essere conferiti nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera immediatamente inferiore, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di concetto.
2. I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di archivio della carriera esecutiva del Ministero, potranno essere conferiti, nei primi due concorsi che verranno banditi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli e per esame speciale da riservare al personale del Ministero stesso della carriera ausiliaria, sempre che detto personale sia munito del titolo di studio prescritto per la ammissione alla carriera esecutiva, ovvero svolga da almeno un triennio mansioni proprie della carriera medesima.
3. L'esame speciale di cui ai precedenti commi del presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso, il quale rechera' anche disposizioni per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni esaminatrici.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, si provvede con riduzione di lire 25 milioni e di lire 95 milioni rispettivamente dei capitoli 1173 e 1272 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - TOLLOY - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE