Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennita' da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle province
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148, e' modificato come segue:
"Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, e' modificato come segue:
"All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.
All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, puo' essere corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE