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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969

Testo vigente

Art. 37

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Art. 38

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 39

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Art. 40

1. Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 41

1. Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 250.000.000.

Art. 42

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e' determinato, per l'anno finanziario 1969, in lire 128.550.000.

Art. 43

1. E' approvato il bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

Art. 47

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 48

1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'assegnazione straordinaria di lire 15 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 49

1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 50

1. Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.

Art. 51

1. La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 52

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1).

2. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 53

1. I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1969, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 54

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).

2. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 55

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).

2. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

3. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

Art. 82

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Art. 83

1. Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti spese:

  1. 1) lire 140.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

  2. 2) lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

  3. 3) per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

  4. 4) lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

  5. 5) lire 92.081.270.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar;

  6. 6) sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture;

  7. 7) lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea;

  8. 8) per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per lo incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto e trasformazione di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di vestiario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo;

  9. 9) materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 84

1. Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 85

1. Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, della somma di complessive lire 92.081.270.000 autorizzata con l'articolo 83 della presente legge.

Art. 86

1. Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000