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Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e' sostituito dal seguente:
"Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA