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Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, a compensazione di sgravi tributari disposti per calamita' verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a compensazione di sgravi tributari disposti in virtu' dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO -
RESTIVO - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA