Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle localita' colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, per i quali e' stato disposto l'esonero dal pagamento, a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti ministeriali 9 dicembre 1964 e 21 luglio 1966, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, e' assunto a carico dello Stato.
Art. 2
1. L'importo dei contributi di cui all'articolo precedente e' versato in unica soluzione alle sottoelencate gestioni assicurative secondo le misure indicate per ciascuna di esse: Istituito nazionale della previdenza sociale
- Gestione speciale per i coltivatori diretti
e per i coloni e mezzadri.................... L. 17.908.313
Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Belluno........................... " 20.206.383 Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Pordenone......................... " 2.193.613 Casse mutue comunali per i coltivatori diretti di: Longarone.................................. " 602.625 Castellavazzo.............................. " 754.910 Ospitale di Cadore......................... " 109.250 Soverzene.................................. " 198.000 Ponte nelle Alpi........................... " 8.186.012 Limana..................................... " 6.480.700 Belluno, localita Borgo Piave, Lambioi e Lanta)....................................... " 21.250 Erto e Casso............................... " 738.750 Cimolais (zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo)................................ " 4.875
Art. 3
1. All'onere di lire 57.404.681 derivante allo Stato dalla applicazione della presente legge, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1969.
SARAGAT
RUMOR - BRODOLINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA