Modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' prorogato al 30 giugno 1969.
Art. 3
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI - TANASSI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GAVA