Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968. (Secondo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuata per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000, inscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 2
1. La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, determinata per l'anno finanziario 1968 con l'articolo 5 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, e' aumentata di lire 75.000.000.
Art. 3
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, determinata per l'anno finanziario 1968 con l'articolo 7 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, e' aumentata di lire 300.000.000.
Art. 4
1. L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 31 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, e' ridotto da lire 5.791.250.000 a lire 5.599.850.000.
Art. 5
1. Alle spese di cui al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 6
1. Le autorizzazioni di spesa di lire 125 milioni, lire 844.000.000 e lire 73.213.200.000 di cui all'articolo 79 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, sono stabilite, rispettivamente, in lire 127.000.000, lire 414.800.000 e lire 104.506.745.000.
2. Conseguentemente l'importo di lire 73.213.200.000 indicato nell'articolo 81 della citata legge e' stabilito in lire 104.506.745.000.
Art. 7
1. Alle spese di cui al capitolo n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 8
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 9
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 10
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per i culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Art. 11
1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1968, concernente i capitoli per i quali e' concessa al Ministro per il tesoro la facolta' di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti il capitolo n. 249, "Contributo all'Istituto postelegrafonici di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1968, n. 325", ed il capitolo n. 250, "Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico (articoli 3, 6, 9 e 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325)".