Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Art. 2 Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
1. Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.
Art. 3 Uffici della direzione generale
1. La direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' costituita da un ufficio di segreteria, da un ufficio di coordinamento, da un ufficio relazioni internazionali, dalle direzioni centrali e dall'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.
Art. 4 Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni
1. Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309.
2. Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.
3. I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.
4. Il comitato consultivo del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso direttore generale ed e' composto:
1) da due direttori compartimentali;
2) dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
3) da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;
5. Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed e' composto:
1) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
2) da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;
3) dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MARZO 1993, N. 85
Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un
impiegato della carriera direttiva.
7. Per la validita' delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno tre membri.
8. Il comitato consultivo decide a maggioranza assolata dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.
9. Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.8
Art. 5 Delega
1. Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, numero 1196, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio.
2. Le facolta' di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona.
3. Le facolta' di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali e' obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente articolo 4.
Art. 6 Istituzione della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni
1. L'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, viene sostituito dal seguente:
"E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni".
I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dallo articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1421, sono sostituiti dai seguenti:
"I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.
Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.
I corsi hanno la durata di un anno scolastico.
Fino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317, in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni puo' essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico e' conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma e' dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni.
Il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui agli articoli 3, comma secondo, e 12 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".
Art. 7 Indennita' di carica
1. Le indennita' previste dall'articolo 4 - comma secondo - del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono estese ai componenti e al personale addetto alle relative segreterie del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie, della commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale.
2. Tutte le predette indennita' sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.6
Art. 8 Determinazione delle attribuzioni
1. Le attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere del consiglio di amministrazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di attuare il piu' ampio decentramento possibile delle competenze e lo snellimento delle procedure.
Art. 9 Commissioni centrali per il personale
1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi' composte:
1) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dal direttore generale o da un suo sostituto;
b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;
c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
2. per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;
b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
3. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.
4. I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.
5. Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 10 Attribuzioni delle commissioni centrali del personale
1. Alle commissioni centrali per il personale di cui al precedente articolo 9 sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al consiglio di amministrazione in tutte le questioni relative al personale, con qualifica non superiore a direttore di sezione nonche' quelle attualmente spettanti alle commissioni consultive centrali del personale che vengono soppresse.
2. Restano invariate le norme della legge 2 marzo 1963, n. 307, relative al personale degli uffici locali ed agenzie.
Art. 11 Istituzione direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
1. Ai fini della attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite sedici direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.
Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:
Piemonte-Val d'Aosta ...................... sede Torino
Lombardia ................................. " Milano
Veneto .................................... " Venezia
Friuli-Venezia Giulia ..................... " Trieste
Trentino-Alto Adige ....................... " Trento
Liguria ................................... " Genova
Emilia-Romagna ............................ " Bologna
Toscana ................................... " Firenze
Marche-Umbria ............................. " Ancona
Lazio ..................................... " Roma
Abruzzo-Molise ............................ " Pescara
Campania .................................. " Napoli
Puglia-Lucania ............................ " Bari
Calabria .................................. " Reggio Calabria
Sardegna .................................. " Cagliari
Sicilia ................................... " Palermo
Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . Potenza
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campobasso
Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perugia
2. La istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione delle direzioni centrali saranno effettuate gradualmente, ma debbono avere inizio entro un anno ed essere completate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro un anno debbono essere emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno assegnati alle direzioni compartimentali i compiti di gestione, attualmente svolti dagli uffici centrali che, in conseguenza rimarranno competenti esclusivamente in materia di normativa, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi postali, di banco-posta e di telecomunicazioni.
L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e' soppresso.