Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo concesso con legge 8 novembre 1961, n. 1280, a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare e' portato da lire 20.000.000 a lire 40.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1969.
Art. 2
1. All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA