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Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale conseguenti agli emendamenti di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti italiani con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, mediante apposito capitolo scritto unito alla relazione accompagnatoria del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4

1. L'Ufficio italiano dei cambi provvedera' a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'articolo 1 con le modalita' stabilite da apposita convenzione da stipularsi con il Ministero del tesoro.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli emendamenti di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - MORO - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA