diritto.io

Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei Conti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianita' di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

Art. 2

1. Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente e' lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

2. Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potra' superare la meta' di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerate, risulteranno di volta in volta vacanti.

3. I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

Art. 3

1. I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilita' espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianita' suddetta.

2. Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.

Art. 5

1. Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

2. Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA