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Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA