Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
2. E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.1
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO