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Sovvenzioni alle associazioni d'Arma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, e' elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2

1. La maggiore spesa annua di lire 50 milioni sara' fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA