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Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, e 4 febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 6 miliardi.

Art. 2

1. La spesa di cui al precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1969, di lire 2 miliardi per l'anno 1970 e di lire 2 miliardi per l'anno 1971.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1969 e 1970 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA