Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Art. 2
1. All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.
2. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
3. La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000: in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.
4. Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilita', da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.
5. Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.
6. Nei paesi, in cui non si rende possibile a termine della legge locale l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, l'alienazione degli immobili puo' avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.
Art. 4
1. 1 ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
2. In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro per il tesoro, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire un miliardo e cinquecento milioni.
Art. 5
1. In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, e' consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 6
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1426, "Acquisto e costruzioni di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - COLOMBO - BOSCO - CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA