Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e facolta' di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Istituto nazionale per il commercio estero e' concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.
2. L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto e' elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971.1
Art. 2
1. L'Istituto nazionale per il commercio estero e' incluso tra gli enti indicati nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernenti la facolta' di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
Art. 3
1. All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'articolo 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 2.000.000.000, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1969.
2. All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'aumento del contributo per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 del citato stato di previsione per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MISASI - CARON COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: GAVA