Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di "Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia" ed e' autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonche' ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.
Art. 2
1. La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potra' superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.
2. Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, e' sostituito dal seguente:
"Detto statuto regolera' la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti".
Art. 4
1. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sara' stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.
2. Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; sempre secondo le finalita' e con le modalita' ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.
Art. 5
1. Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908, una gestione separata.
2. Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalita' stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.
Art. 6
1. Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
2. Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo.
Art. 7
1. Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle gia' esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della Regione stessa o da enti da essa dipendenti.
2. Alle operazioni di cui al presente articolo, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.
La presente legge, munita del sigillo "dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1970
SARAGAT
RUMOR - MAGRI' - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA