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Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di lire 25 milioni previsto a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 1 marzo 1965, n. 116, e' prorogato per il quinquennio 1970-1974 ed e' elevato a lire 30 milioni.

Art. 2

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

Art. 3

1. All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvedera' mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - GAVA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA