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Integrazione di fondi sugli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia, e proroga dei termini per la sua ultimazione al 31 dicembre 1971

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 100 milioni al fine di provvedere, entro il 31 dicembre 1971, al completamento della pubblicazione dei fogli della carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi, in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - GAVA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE