Ulteriore proroga del termine relativo alla esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni cinquantacinque.
Art. 2
1. Per l'esecuzione delle opere previste dal predetto progetto, ora variato ed incluso nel piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri 29 aprile 1964, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici 31 maggio 1965, si applicheranno le disposizioni del testo unico delle leggi sul consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - MANNIRONI - PRETI - COLOMBO - LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE