Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli, con sede in Napoli, per l'eliminazione delle passivita' consolidate.
2. La predetta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971.
Art. 2
1. Il contributo di lire 70 milioni, previsto dalla legge 9 agosto 1960, n. 866, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli, e' elevato a lire 300 milioni con decorrenza dal 1 gennaio 1969 e prorogato fino al 1980.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.730 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE