diritto.io

Destinazione dei beni gia' in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I beni immobili gia' in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati.

2. La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

1. E' autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, gia' di dotazione della Corona, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, con altri immobili di proprieta' degli enti in essa indicati.

2. Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato.

Art. 3

1. I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e non contemplati negli articoli 1 e 2 della presente legge, ove non abbiano avuto con legge speciale una specifica destinazione, sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato.

Art. 4

1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a nominare un'apposita commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

2. Di dette commissioni fanno parte:

  1. a) il direttore generale del demanio per la sede di Roma e l'intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;

  2. b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
    Antichita' e Belle arti; Provveditorato generale dello Stato; Catasto e Servizi tecnici erariali;

  3. c) il capo dell'Ufficio centrale o provinciale per l'amministrazione dei beni demaniali gia' in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

3. Ai componenti delle commissioni compete per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5

1. Le commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza, debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati.

2. I mobili dichiarati dalle stesse commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana.

3. Le commissioni debbono, entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro per le finanze per l'approvazione.1

Art. 6

1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali gia' di dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - PRETI - COLOMBO - MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE