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Riordinamento delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennita' di impiego operativo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le indennita' mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennita' di aeronavigazione. Detta indennita' e' stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attivita' di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I.

2. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennita' mensile di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare mensile di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971.

3. Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennita' mensile di cui al primo comma, una indennita' mensile supplementare di lire 45.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1 gennaio 1971, non cumulabile con l'indennita' supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e 6.

4. Sono soppresse le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

5. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Art. 2

1. L'indennita' di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresi', in luogo delle indennita' di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata e interforze.

2. Le indennita' supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'Esercito e della Marina.

3. Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attivita' di volo, a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nell'annessa Tabella I.

4. Per la corresponsione delle indennita' si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.

Art. 3

1. Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennita' di aeronavigazione da corrispondere e' determinata unicamente in base all'anzianita' nel servizio aeronavigante.

Art. 4

1. I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella.

2. I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.

Art. 5

1. Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennita' prevista dagli articoli 8 e 9 della presente legge e' stabilita nelle seguenti misure:

  1. 1) dal 1-7-1970 dal 1-1-1971

Ufficiali superiori.................. L. 45.000 L. 90.000 Ufficiali inferiori, aiutanti di bat- taglia e marescialli delle tre classi............................. " 35.000 " 70.000 Sergenti maggiori e sergenti......... " 22.500 " 45.000 Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

Art. 7

1. L'indennita' mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, e' stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1 gennaio 1971.

2. L'indennita' mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea e' stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1 gennaio 1971.

Art. 8

1. L'indennita' mensile di volo prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, e' stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 1), ed e' estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennita' e' stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2).

2. Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma precedente.

3. L'indennita' di cui al primo comma del presente articolo compete altresi', ricorrendo analoga posizione di impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non e' richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonche' agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea delle singole forze armate e interforze.

4. Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali e' richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennita' di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennita' prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

5. Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per l'attivita' di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennita' prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennita' mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1).

6. Per la corresponsione dell'indennita' mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 9

1. L'indennita' mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e' stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III.

2. Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la indennita' mensile di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300.

3. L'indennita' di cui al primo comma del presente articolo e' corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attivita' di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea delle singole forze armate e interforze.

Art. 10

1. L'indennita' speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1 luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo e' stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.

2. La predetta indennita' e' estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.

3. L'indennita' di cui al presente articolo e' aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

4. L'indennita' stessa, infine, non e' cumulabile con le indennita' di imbarco e di impiego operativo.

Art. 11

1. L'indennita' mensile spettante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari e' stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971.

2. L'indennita' mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo e' stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennita' e' corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.

3. L'indennita' mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, e' stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.