Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della citta' di Lecce
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 17, la spesa di lire 250.000.000 per il completamento dei lavori previsti dal regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1970
SARAGAT
RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE