Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonche' variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000.
Art. 2
1. E' autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1962-63 per la concessione dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 108, di cui:
a) lire 500.000.000 a favore degli Istituti autonomi per le case popolari dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione e per la costruzione di altri quartieri coordinati in Comuni capoluogo di provincia nei quali occorra procedere ad opere di risanamento di borgate malsane;
b) lire 500.000.000 a favore degli enti di cui alla precedente lettera a) nonche' delle amministrazioni comunali, per la costruzione di case popolari in Comuni capoluogo di Provincia diversi da quelli indicati nella stessa lettera a) che abbiano conseguito notevole incremento demografico secondo i dati del censimento 1961 o siano oggetto di rilevante migrazione interna quali poli di sviluppo industriale.
Art. 3
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentata di lire 5 miliardi.
2. Detta somma, e' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto della somma stessa da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici.
Art. 4
1. E' autorizzata, la spesa di lire 820.000.000 per il completamento dei lavori di cui al regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel comune di Lecce.
Art. 5
1. La somma di lire 9.000.000.00 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1394, e' aumentata di lire 3.575.000.000.
Art. 6
1. La spesa di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, e' aumentata di lire 90.000.000.
Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 8.
Art. 8
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 9
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO