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Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

Art. 2

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unita' sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

Art. 3

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

  1. a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

  2. b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

  3. c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri aumenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

  4. d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

  5. e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

  6. f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

  7. g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanita' o dalla regione.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 4

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanita' alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonche' di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili dagli animali, con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanita' anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanita'. La preparazione di tali prodotti e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'.

3. Con tale decreto devono essere stabiliti:

  1. a) l'istituto o gli istituti cui e' demandata la preparazione;

  2. b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;

  3. c) le modalita' di controllo;

  4. d) le caratteristiche delle confezioni;

  5. e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalita' di distribuzione.

4. Con lo stesso decreto e' altresi' fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanita' in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

Art. 5

1. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso e' disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

Art. 6

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso e' istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

2. Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi.

Art. 7

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sara' annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessita' finanziaria degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.1

Art. 8

1. Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale e' costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.34

Art. 9

1. Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

  1. a) dal contributo annuo del Ministero della sanita';

  2. b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

  3. c) dai redditi del proprio patrimonio;

  4. d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;

  5. e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.34

Art. 10

1. Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il consiglio di amministrazione;

  3. 3) la giunta esecutiva;

  4. 4) il collegio sindacale.34

Art. 11

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

2. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consiglio di amministrazione e' composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

4. Nel caso in cui l'attivita' degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.

5. Nel caso in cui l'attivita' degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno e' eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

6. I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti.

7. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanita' appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanita' nomina anche due componenti supplenti.

8. La giunta esecutiva e' composta dal presidente dello istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

9. Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

10. Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

11. Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro per la sanita' puo' sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

12. Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17.34