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Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' sostituito dal seguente:
"L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".

Art. 4

1. L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, gia' modificato dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal seguente:
"Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni ne' superiore a 20.
Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente.
Il comitato esecutivo puo' disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:
a) condizioni economiche disagiate del proprietario;
b) reddito realizzato dalla villa;
c) interesse artistico o storico della villa;
d) entita' quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro.
Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".

Art. 5

1. L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, gia' modificato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e sostituito dal seguente:
"Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le ville venete non piu' di sei impiegati statali di ruolo cosi' distribuiti:
un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;
un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
due impiegati di carriera esecutiva;
un impiegato di carriera ausiliaria.
Il personale di cui al precedente comma e' collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Entro il limite numerico di cui al primo comma, l'ente puo' essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione ad assumere, con contratto a termine, personale in sostituzione di quello previsto nel comma medesimo.
In caso di necessita', l'ente puo' affidare incarichi di lavori a non piu' di due persone dotate di particolare competenza nel campo della valorizzazione e del restauro delle ville venete, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione".

Art. 6

1. E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo annuo di lire 200 milioni per il periodo dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

2. All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 2526 e 2546 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, fino al 1976, per l'importo di lire 100 milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE