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Agevolazioni tributarie a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le entrate delle universita' degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonche' da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

Art. 2

1. Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalita', a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

2. La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

Art. 3

1. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

Art. 4

1. Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalita', a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalita' di istituto, a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

2. Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalita', poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 5

1. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

Art. 6

1. Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonche' alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - PRETI - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE