Inquadramento del personale tecnico di radiologia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dallo articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
2. Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato, sempre che il posto non sia stato gia' occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso.
Art. 2
1. Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e abbiano poi dovuto cessare l'attivita' a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
Art. 3
1. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono presentare istanza al medico provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE