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Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.

Art. 2

1. E' autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'istituto poligrafico dello Stato dei certificati di credito previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478.

Art. 3

1. All'onere di lire 377 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE