Norme in materia di enfiteusi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, e' aggiunto il seguente comma:
"In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni".1
Art. 2
1. L'enfiteuta puo' detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.
2. Puo', altresi', conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualita' non ancora definite.
Art. 3
1. La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato gia' effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
2. Per i pagamenti che siano ancora da eseguire e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualita' dei canoni da pagare e delle eventuali spese.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1974
LEONE
RUMOR - ZAGARI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI