Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
Testo vigente
Capo I. Aumento delle pensioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.
2. Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.
3. Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipati di uguale misura.
Art. 2
1. Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto.1
2. L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.
3. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".
Art. 3
1. La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o societa', escluse comunque quelle a forma cooperativa, e' trattenuta dalle societa' stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.
Art. 4
1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna". - Alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole "su ogni delega di rappresentanza", le altre "relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta" e, dopo le parole "su ogni delega o mandato di rappresentanza", le altre, "relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta".
2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "o dei funzionari che lo ricevono o ai quali e' esibito o delle altre parti interessate".
3. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole "nonche' al prelievo stabilito nel primo comma" sono sostituite con le seguenti "nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma".
Art. 5
1. La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
a) al compimento del 650 anno di eta' e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;
b) al compimento del 70° anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.
Art. 6
1. L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
2. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.
Art. 7
1. La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacita' all'esercizio della sua professione.
2. Il conseguimento del diritto alla pensione e' subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidita'.
3. L'ammontare della pensione di invalidita' si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
4. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.
Art. 8
1. La pensione ai superstiti del pensionato e' corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.
2. La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prime del pensionamento e' corrisposta ai familiari di cui a comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.
3. L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate su conto individuale dell'iscritto.
4. Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore lire 650.000 annue, esso e' integrato si no a tale importo dalle rispettive Casse.
Art. 9
1. La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura e' elevata a lire 520 mila annue.
Art. 10
1. Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
2. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.
3. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.
4. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
5. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 11
1. L'indennita' una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto e' corrisposta:
a) all'iscritto colpito da invalidita' permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;
b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto e' devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;
c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di eta' senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.
2. Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennita' liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa e' integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.