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Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963, n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La maggiore spesa di lire 10 miliardi, di cui al precedente articolo 1, sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1970, di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971, di lire 2.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1974.

Art. 3

1. All'onere di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE - LAURICELLA - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE