Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente.
Art. 2
1. Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali e' applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, numero 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO