Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 29 miliardi 400.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto i seguenti programmi di ricerca fondamentale, ed applicata nel campo spaziale: completamento del programma San Marco "C" e studio del progetto San Marco "D" fino alla realizzazione del prototipo; manutenzione e migliorie del poligono mobile San Marco; programmi da svolgersi presso laboratori nazionali e programma spaziale "Sirio".
2. La spesa suindicata e' ripartita in quattro anni finanziari in ragione di lire 5.250.000.000 per l'anno 1969, di lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, di lire 10.100.000.000 per l'anno 1971 e di lire 5.596.400.000 per l'anno 1972.
Art. 2
1. I lavori di completamento del programma San Marco "C" e lo studio del progetto San Marco "D" fino alla realizzazione del prototipo, per l'importo di lire 1.200 milioni, ripartiti in due quote uguali nei due anni finanziari 1969 e 1970, e i compiti relativi alla manutenzione e alle migliorie del poligono San Marco, per l'importo di 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, sono affidati al Centro ricerche aerospaziali dell'Universita' di Roma.
2. Per gli adempimenti di cui al precedente comma, il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato a corrispondere all'Universita' di Roma contributi dell'importo di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1971.
Art. 3
1. La misura del contributo derivante dalla partecipazione italiana all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) fino a tutto il 1971, previsto dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 92, viene ridotta di lire 6.250 milioni.
2. Il contributo per gli anni 1970 e 1971 resta quindi rispettivamente determinato nella somma di lire 2.196.437.500.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, si provvede:
1) quanto a lire 5.250.000.000, relative al 1969, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, intendendosi a tal uopo prorogato il termine di utilizzo della predetta disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
2) quanto a lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;
3) quanto a lire 10.100.000.000 per l'anno 1971, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - TANASSI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO