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Facolta' dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di riversibilita' di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attivita' lavorativa, per tale pensione di riversibilita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilita' di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attivita' lavorativa, per la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano in virtu' del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

2. I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facolta' di opzione entro sei mesi dalla stessa data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO