Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.
2. Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi gia' ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.
Art. 2
1. L'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sara' computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonche' per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori.
Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.
Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti".
Art. 3
1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO