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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4

1. Le autorizzazioni di spesa di lire 125.000.000, lire 392.000.000 e lire 88.238.700.000, di cui all'articolo 84 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, sono stabilite, rispettivamente, in lire 155.000.000, lire 377.000.000 e lire 99.151.693.719.

2. L'importo di lire 88.238.700.000 indicato nell'articolo 86 della citata legge e' stabilito in lire 99.151.693.719

Art. 6

1. Alle spese di cui ai capitoli nn. 1055 e 1281, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 7

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 8

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 9

1. Nei bilanci degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 10

1. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1971
SARAGAT
- COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO