Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a segretario o equipollente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO