Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
Art. 2
1. Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:
a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia piu' di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovra' essere assunta una unita' ogni 300 posti-letto eccedenti i 700;
b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.
2. Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.
3. Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.
4. Gli ospedali e gli istituti privati di cui al presente articolo, nel caso che abbiano gia' alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo la entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.
2. Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facolta' degli interessati di optare per un trattamento piu' favorevole ove sia gia' previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonche' di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.
Art. 4
1. I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalita' di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.
2. Ai medesimi e' riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianita' del servizio comunque prestato.
Art. 5
1. I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Art. 6
1. I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualita' presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attivita' per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneita' presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attivita' e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta e' tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi.
3. I criteri della prova di idoneita' saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.
4. Il diploma di idoneita' conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed e' equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO