Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e' determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.
Art. 2
1. Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, e' elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.
Art. 3
1. Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
- GIOLITTI - FERRARI
AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO