Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203.
2. Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.
Art. 2
1. Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata.
2. Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza gia' per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125.
Art. 3
1. Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e' anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.
2. Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4
1. Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro trasferira' alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO