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Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra

1. Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

2. L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

3. A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' soppresso.

Art. 2 Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'

1. Agli invalidi di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

2. Tabella E, lettera A-bis n. 2, comma secondo . . . . . . . L. 720.000 Tabella E, lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 Tabella E, lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 336.000 Tabella E, lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 252.000 Tabella E, lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 Tabella E, lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 168.000 Tabella E, lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 151.200 1ª categoria senza assegno di superinvalidita . . . . . . . L. 84.0002

Art. 3 Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime

1. Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

2. Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 4 Assegni di cumulo

1. All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:
"Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria.
Ove con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F".

Art. 5 Indennita' di assistenza e di accompagnamento

1. L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla presente legge e' accordata di ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 84.000 Lettera A-bis n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.000 Lettera A-bis n. 2 e n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 51.500 Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000 Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
Per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennita' e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 81.000 Lettera A-bis n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000 Lettera A-bis n. 2 e n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 48.500 Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 42.000 Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 37.000 Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.000 Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27.000 Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000 Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.000
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C;
D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi viene operata sull'importo dell'indennita' di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000, per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti Istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente".

Art. 6 Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 72.000 per la moglie convivente;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

Art. 7 Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra

1. I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Art. 8 Esonero dal servizio militare

1. L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.

Art. 10 Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria

1. Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

Art. 11 Indennita' speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra

1. All'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' aggiunto il seguente comma:
"L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo".